Il Tribunale per i Minorenni è un Ufficio giudiziario pertinente alla giurisdizione ordinaria ma con carattere specializzato, al cui funzionamento partecipano, quali giudici onorari, anche cittadini provenienti da diverse categorie professionali (102 Cost.).
In materia civile le sue attribuzioni sono previste da norme, contenute nel Codice civile ovvero in leggi speciali.
Viene in considerazione, quale norma di più ampia portata, quella di cui all'art.38 d. att. del Cod. civ., il quale elenca una serie di provvedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni. Sono comunque previste altre competenze del giudice specializzato sia in altre, singole disposizioni del codice civili che in leggi speciali.
La breve elencazione che segue tiene conto, pertanto, solo della rilevanza pratica, sul piano quantitativo, delle diverse categorie di affari.
La principale competenza, oltre alla materia dell'adottabilità e dell’adozioni – è sicuramente quella relativa ai procedimenti di controllo sull'esercizio della responsabilità sulle persone minorenni, da parte dei genitori, in genere, degli altri soggetti cui sia attribuita nei singoli casi. Questa è disciplinata agli art. 330 e s. del Cod. civ., e manda al Tribunale per i Minorenni per la pronuncia, nei casi più gravi, del provvedimento di decadenza, ovvero, laddove la condotta dell'esercente non sia comunque pregiudizievole al figlio, l'adozione di "provvedimenti convenienti" non escluso l'allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero quello del genitore o convivente che lo maltratta o ne abusa.
Il Tribunale nel settore civile si occupa altresì dei procedimenti contenziosi finalizzati a dichiarare lo stato di abbandono morale e materiale di un minore. Dei procedimenti di adozione nazionale e internazionale; delle sentenze di adozione speciale ex art. 44, L. 184/1983, dei procedimenti cosiddetti di accesso alle origini.
È stato costituito anche un Ufficio per il Processo – A.A.A. che si occupa di Adozioni Affidamento etero familiare Adottabilità in detta struttura sono inseriti tutti i giudici togatie sei giudici onorari che hanno specifiche competenze in materia e personale di cancelleria. All’interno di detto ufficio opera anche uno sportello di ascolto dell’utenza aperto i primi quattro mercoledì del mese.
La competenza del TM di Lecce riguarda sia minori italiani ovvero cittadini dell'Unione europea, donde l'applicabilità per la loro tutela urgente della Conv. Aja 5 ottobre 1961 (ratificata con L.742/1980), richiamata dall'art.42 della L.218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Si occupa quindi anche delle procedure di sottrazione internazionale
Dal 28/02/2023 è entrato in vigore il Rito Unico della Famiglia (c.d. Rito Cartabia di cui al d.lvo n. 149/2022). Sono giudizi civili di natura contenziosa. Inoltre, è obbligatoria, a norma dell'art.336 Cod. civ. la difesa tecnica sia dei genitori che del minore; per quest'ultimo, ricorrendo un conflitto di interessi con i genitori, è assicurata dalla nomina di un Curatore speciale, iscritto in apposito albo, istituito presso il Tribunale.
Il Tribunale è poi competente per alcuni provvedimenti pertinenti la materia dello stato e la capacità delle persone, da emettersi all'esito di procedimenti contenziosi.
A tutela di MSNA (art. 19 d.lgs n. 142/2015 e successive modificazioni) il Tribunale ha istituito un Ufficio per il processo composto da tutti i giudici togati, 3 giudici onorari e personale amministrativo che si occupa dei procedimenti aventi ad oggetto i MSNA:
Il giudice minorile esercita in dette materie anche la funzione di giudice tutelare.
Tra le competenze previste da leggi speciali merita considerazione, per il rilievo quantitativo che ormai ha assunto, quella di cui all'art.31, comma III, D. L.vo 286/1998. Questa norma attribuisce al Tribunale per i Minorenni il potere di autorizzare in via temporanea la permanenza in Italia dei familiari di un minore straniero che si trova sul territorio dello Stato, per gravi motivi connessi al suo sviluppo psico – fisico, e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute, anche in deroga alla normativa sull'immigrazione. Si tratta di un'applicazione del principio di preminenza dell'interesse del minore, sancito dalla normativa internazionale (in particolare, l'art.3 della Conv. di New York del 20 novembre 1989, ratificata con la L.176/1991) che importa valutazioni di particolare delicatezza, onde evitare che l'esercizio del potere di autorizzazione si risolva nell'elusione della disciplina sul controllo dell'immigrazione, che pure tutela interessi di rilievo.